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Turismo senza barriere


LEGGE QUADRO 2006

LEGGE DELLO STATO - DISCIPLINA DELL’AGRITURISMO

Approvata l'8 febbraio 2006

Art. 1. - Finalità

1. La Repubblica, in armonia con i programmi di sviluppo ruraledell’Unione europea, dello Stato e delle regioni, sostienel’agricoltura anche mediante la promozione di forme idonee di turismonelle campagne, volte a:

a) tutelare, qualificare e valorizzare le risorse specifiche di ciascun territorio;

b) favorire il mantenimento delle attività umane nelle aree rurali;

c) favorire la multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli;

d) favorire le iniziative a difesa del suolo, del territorio edell’ambiente da parte degli imprenditori agricoli attraversol’incremento dei redditi aziendali e il miglioramento della qualità divita;

e) recuperare il patrimonio edilizio rurale tutelando le peculiarità paesaggistiche;

f) sostenere e incentivare le produzioni tipiche, le produzioni di qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche;

g) promuovere la cultura rurale e l’educazione alimentare;

h) favorire lo sviluppo agricolo e forestale.

Art. 2 - Definizione di attività agrituristiche

1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione eospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o dipersone, oppure associati fra loro, attraverso l’utilizzazione dellapropria azienda in rapporto di connessione con le attività dicoltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.

2. Possono essere addetti allo svolgimento dell’attività agrituristical’imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell’articolo230-bis del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempodeterminato, indeterminato e parziale. Gli addetti di cui al periodoprecedente sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigentedisciplina previdenziale, assicurativa e fiscale. Il ricorso a soggettiesterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività eservizi complementari.

3. Rientrano fra le attività agrituristiche:

a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;

b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodottipropri e da prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi iprodotti a carattere alcoolico e superalcoolico, con preferenza per iprodotti tipici e caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG ocompresi nell’elenco nazionale dei prodotti agroalimentaritradizionali, secondo le modalità indicate nell’articolo 4, comma 4;

c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa lamescita di vini, alla quale si applica la legge 27 luglio 1999, n. 268;

d) organizzare, anche all’esterno dei beni fondiari nella disponibilitàdell’impresa, attività ricreative, culturali, didattiche, di praticasportiva, nonchè escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo diconvenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione delterritorio e del patrimonio rurale.

4. Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti,lavorati e trasformati nell’azienda agricola nonché quelli ricavati damaterie prime dell’azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioniesterne.

5. Ai fini del riconoscimento delle diverse qualifiche di imprenditoreagricolo, nonché della priorità nell’erogazione dei contributi e,comunque, ad ogni altro fine che non sia di carattere fiscale, ilreddito proveniente dall’attività agrituristica è considerato redditoagricolo.

Art. 3 - Locali per attività agrituristiche

1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici o parte di essi già esistenti nel fondo.

2. Le regioni disciplinano gli interventi per il recupero delpatrimonio edilizio esistente ad uso dell’imprenditore agricolo ai finidell’esercizio di attività agrituristiche, nel rispetto dellespecifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche, nonché dellecaratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi.

3. I locali utilizzati ad uso agrituristico sono assimilabili ad ogni effetto alle abitazioni rurali.

Art. 4 - Criteri e limiti dell’attività agrituristica

1. Le regioni, tenuto conto delle caratteristiche del territorioregionale o di parti di esso, dettano criteri, limiti e obblighiamministrativi per lo svolgimento dell’attività agrituristica.

2. Affinché l’organizzazione dell’attività agrituristica non abbiadimensioni tali da perdere i requisiti di connessione rispettoall’attività agricola, le regioni e le province autonome definisconocriteri per la valutazione del rapporto di connessione delle attivitàagrituristiche rispetto alle attività agricole che devono rimanereprevalenti, con particolare riferimento al tempo di lavoro necessarioall’esercizio delle stesse attività.

3. L’attività agricola si considera comunque prevalente quando leattività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevandeinteressano un numero non superiore a dieci ospiti.

4. Al fine di contribuire alla realizzazione e alla qualificazionedelle attività agrituristiche e alla promozione dei prodottiagroalimentari regionali, nonché alla caratterizzazione regionaledell’offerta enogastronomica, le regioni disciplinano lasomministrazione di pasti e di bevande di cui all’articolo 2, comma 3,lettera b), tenendo conto dei seguenti criteri:

a) l’azienda che somministra pasti e bevande deve apportare comunqueuna quota significativa di prodotto proprio. Particolari deroghepossono essere previste nel caso di somministrazione di pasti e bevandesolo alle persone alloggiate;

b) per aziende agricole della zona si intendono quelle collocate inambito regionale o in zone omogenee contigue di regioni limitrofe, eper esse deve essere stabilita una ulteriore quota di apporto diprodotti;

c) lequote di cui alle lettere a) e b) devono rappresentare la prevalenzadei prodotti impiegati nella somministrazione dei pasti e delle bevande;

d) la parte rimanente dei prodotti impiegati nella somministrazionedeve preferibilmente provenire da artigiani alimentari della zona ecomunque riferirsi a produzioni agricole regionali o di zone omogeneecontigue di regioni limitrofe;

e) in caso di obiettiva indisponibilità di alcuni prodotti in ambitoregionale o in zona limitrofa omogenea e di loro effettiva necessità aifini del completamento dell’offerta enogastronomica, è definita unaquota limitata di prodotti di altra provenienza, in grado di soddisfarele caratteristiche di qualità e tipicità;

f) qualora per cause di forza maggiore, dovute in particolare acalamità atmosferiche, fitopatie o epizoozie, accertate dalla regione,non sia possibile rispettare i limiti di cui alla lettera c), deveessere data comunicazione al comune in cui ha sede l’impresa il quale,verificato il fatto, autorizza temporaneamente l’eserciziodell’attività.

5.Le attività ricreative o culturali di cui all’articolo 2, comma 3,lettera d), possono svolgersi autonomamente rispetto all’ospitalità ealla somministrazione di pasti e bevande di cui alle lettere a) e b)del medesimo comma, solo in quanto realizzino obiettivamente laconnessione con l’attività e con le risorse agricole aziendali, nonchécon le altre attività volte alla conoscenza del patrimoniostorico-ambientale e culturale. Le attività ricreative e culturali perle quali tale connessione non si realizza possono svolgersiesclusivamente come servizi integrativi e accessori riservati agliospiti che soggiornano nell’azienda agricola e la partecipazione, anchefacoltativa, a tali attività non può pertanto dare luogo ad autonomocorrispettivo.

Art. 5 - Norme igienico-sanitarie

1. I requisiti igienico-sanitari degli immobili e delle attrezzature dautilizzare per attività agrituristiche sono stabiliti dalle regioni.Nella definizione di tali requisiti si tiene conto delle particolaricaratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici, specie perquanto attiene l’altezza e il volume dei locali in rapporto allesuperfici aeroilluminanti, nonché delle limitate dimensionidell’attività esercitata.

2. La produzione, la preparazione, il confezionamento e lasomministrazione di alimenti e di bevande sono soggetti alledisposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successivemodificazioni, nonché alle disposizioni di cui all’articolo 9 deldecreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e successive modificazioni.

3. L’autorità sanitaria, nella valutazione dei requisiti dei locali ditrattamento e somministrazione di sostanze alimentari e del relativopiano aziendale di autocontrollo igienico-sanitario, tiene conto delladiversificazione e della limitata quantità delle produzioni,dell’adozione di metodi tradizionali di lavorazione e dell’impiego diprodotti agricoli propri.

4. Nel caso di somministrazione di pasti in numero massimo di dieci,per la loro preparazione può essere autorizzato l’uso della cucinadomestica.

5. Perle attività agrituristiche di alloggio, nei limiti di dieci postiletto, per l’idoneità dei locali è sufficiente il requisitodell’abitabilità.

6. Per gli edifici e i manufatti destinati all’esercizio dell’attivitàagrituristica la conformità alle norme vigenti in materia diaccessibilità e di superamento delle barriere architettoniche èassicurata con opere provvisionali

Art. 6 - Disciplina amministrativa

1. L’esercizio dell’attività agrituristica non è consentito, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, a:

a) coloro che hanno riportato nell’ultimo triennio, con sentenza passatain giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442,444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materiadi igiene e di sanità o di frode nella preparazione degli alimentiprevisti da leggi speciali;

b) coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o sono statidichiarati delinquenti abituali.

2. La comunicazione di inizio dell’attività consente l’avvio immediatodell’esercizio dell’attività agrituristica. Il comune, compiuti inecessari accertamenti, può, entro sessanta giorni, formulare rilievimotivati prevedendo i relativi tempi di adeguamento senza sospensionedell’attività in caso di lievi carenze e irregolarità, ovvero, nel casodi gravi carenze e irregolarità, può disporre l’immediata sospensionedell’attività sino alla loro rimozione da parte dell’interessato,opportunamente verificata, entro il termine stabilito dal comune stesso.

3. Il titolare dell’attività agrituristica è tenuto, entro quindicigiorni, a comunicare al comune qualsiasi variazione delle attività inprecedenza autorizzate, confermando, sotto propria responsabilità, lasussistenza dei requisiti e degli adempimenti di legge.

Art. 7 - Abilitazione e disciplina fiscale

1. Le regioni disciplinano le modalità per il rilascio del certificatodi abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica. Per ilconseguimento del certificato, le regioni possono organizzare,attraverso gli enti di formazione del settore agricolo e incollaborazione con le associazioni agrituristiche più rappresentative,corsi di preparazione.

2. Lo svolgimento dell’attività agrituristica nel rispetto delledisposizioni previste dalle regioni in materia, autorizzato ai sensidell’articolo 6, comporta la conseguente applicazione delledisposizioni fiscali di cui all’articolo 5 della legge 30 dicembre1991, n. 413, nonché di ogni altra normativa previdenziale o comunquesettoriale, riconducibile all’attività agrituristica. In difetto dispecifiche disposizioni, si applicano le norme previste per il settoreagricolo.

Art. 8 - Periodi di apertura e tariffe

1. L’attività agrituristica può essere svolta tutto l’anno oppure,previa comunicazione al comune, secondo periodi stabilitidall’imprenditore agricolo. Tuttavia, ove se ne ravvisi la necessitàper esigenze di conduzione dell’azienda agricola, è possibile, senzaobbligo di ulteriori comunicazioni al comune, sospendere la ricezionedegli ospiti per brevi periodi.

2. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, secondo la procedura indicatadalla regione, i soggetti che esercitano l’attività agrituristicapresentano una dichiarazione contenente l’indicazione delle tariffemassime riferite a periodi di alta e di bassa stagione, che siimpegnano a praticare per l’anno seguente.

Art. 9 - Riserva di denominazione. Classificazione

1. L’uso della denominazione «agriturismo», e dei termini attributividerivati, è riservato esclusivamente alle aziende agricole cheesercitano l’attività agrituristica ai sensi dell’articolo 6.

2. Al fine di una maggiore trasparenza e uniformità del rapporto tradomanda e offerta di agriturismo, il Ministro delle politiche agricolee forestali, sentito il Ministro delle attività produttive, previaintesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, leregioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determinacriteri di classificazione omogenei per l’intero territorio nazionale edefinisce le modalità per l’utilizzo, da parte delle regioni, diparametri di valutazione riconducibili a peculiarità territoriali.

Art. 10 - Trasformazione e vendita dei prodotti

1. Alla vendita dei prodotti propri, tal quali o comunque trasformati,nonché dei prodotti tipici locali da parte dell’impresa agrituristicasi applicano le disposizioni di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 59,e successive modificazioni, e all’articolo 4 del decreto legislativo 18maggio 2001, n. 228.

Art. 11 - Programmazione e sviluppo dell’agriturismo

1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, di intesa con leregioni e le province autonome e sentite le associazioni nazionaliagrituristiche maggiormente rappresentative a livello nazionale,predispone un programma di durata triennale, aggiornabile annualmente,finalizzato alla promozione dell’agriturismo italiano sui mercatinazionali e internazionali.

2. Allo scopo di promuovere le attività di turismo equestre, le regionipossono incentivare l’acquisto e l’allevamento di cavalli da sella,nell’ambito delle aziende agrituristiche, e l’allestimento dellerelative attrezzature di ricovero e di esercizio. Possono esserealtresì incentivati gli itinerari di turismo equestre, opportunamentesegnalati in collaborazione con le aziende agrituristiche e i circoliippoturistici.

3.Le regioni, in collaborazione con le associazioni più rappresentativedi operatori agrituristici, sostengono altresì lo sviluppodell’agriturismo attraverso attività di studio, ricerca,sperimentazione, formazione professionale e promozione.

4. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 12 - Attività assimilate

1. Sono assimilate alle attività agrituristiche e sono ad esseapplicabili le norme della presente legge, quelle svolte dai pescatorirelativamente all’ospitalità, alla somministrazione dei pasticostituiti prevalentemente da prodotti derivanti dall’attività dipesca, nonché le attività connesse ai sensi del decreto legislativo 18maggio 2001, n. 226, e successive modificazioni, ivi compresa lapesca-turismo.

Art. 13 - Osservatorio nazionale dell’agriturismo

1. Al fine di fornire informazioni utili per lo svolgimento delleattività di indirizzo e di coordinamento di competenza del Ministerodelle politiche agricole e forestali, nonché allo scopo di favorire lacomunicazione e lo scambio di esperienze sul territorio nazionale, leregioni inviano annualmente allo stesso Ministero delle politicheagricole e forestali una relazione sintetica sullo statodell’agriturismo nel territorio di propria competenza, integrata daidati sulla consistenza del settore e da eventuali disposizioni emanatein materia.

2.Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali è istituitol’Osservatorio nazionale dell’agriturismo, al quale partecipano leassociazioni di operatori agrituristici più rappresentative a livellonazionale.

3.L’Osservatorio nazionale dell’agriturismo cura la raccolta e laelaborazione delle informazioni provenienti dalle regioni e dalleassociazioni di cui al comma 2, pubblicando annualmente un rapportonazionale sullo stato dell’agriturismo e formulando, anche con ilcontributo di esperienze estere, proposte per lo sviluppo del settore.

4. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 14 - Norme transitorie e finali

1. La legge 5 dicembre 1985, n. 730, è abrogata.

2. Le regioni uniformano ai princìpi fondamentali contenuti nellapresente legge le proprie normative in materia di agriturismo entro seimesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

3. Le regioni, per le aziende agricole già autorizzate all’eserciziodell’attività agrituristica, emanano norme di adeguamento alledisposizioni di cui alla presente legge.

Art. 15 - Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale edelle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono allefinalità di cui alla presente legge in conformità allo statuto diautonomia e alle relative norme di attuazione.

Art. 16 - Copertura finanziaria

1. Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, e all’articolo 7, comma 2, si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2006.

2. Alle minori entrate derivanti dall’attuazione dell’articolo 2, comma1, dell’articolo 7, comma 2 e dell’articolo 10, valutate in 0,9 milionidi euro a decorrere dall’anno 2006, si provvede, quanto a 0,9 milionidi euro per l’anno 2006, mediante corrispondente riduzione dellostanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008,nel’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondospeciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e dellefinanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzandol’accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole eforestali, e quanto a 0,9 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007,mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cuiall’articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1 ottobre 2005, n. 202,convertito con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio delle minori entrate di cui alla presente legge, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11- ter , comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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